commento a cura di Pablo De Luca, avvocato
Sovraffolamento carcerario: rimedi risarcitori di detenuti e internati
Per compensare la violazione sui diritti dell'uomo, se la pena è ancora da espiare è stato regolamentato uno sconto di 1 giorno ogni 10 passati in carcere, ove le celle risultino sovraffollate.
Chi invece, è fuori dal carcere potrà richiedere 8 euro al giorno per ogni giornata in cui si è subita la restrizione della libertà in condizioni disumane.
La domanda dovrà essere inoltrata al Tribunale Civile (nelle forma di cui all'art. 737 c.p.c.)
Si decade dal diritto se sono passati 6 mesi dalla scarcerazione.
Istanza per adozione di misure riparatorie per i detenuti in condizioni di sovraffollamento SCARICA LA FORMULA - CLICCA QUI
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La Norma
Il Decreto legge 92/14 (Gazzetta Ufficiale del 27-6-2014) è soccorso all'adempimento delle direttive dettate dalla Corte Europea dei diritti dell''Uomo di Strasburgo nei confronti dello Stato italiano a seguito della sentenza pilota "Torreggiani" dell'8 gennaio 2013, con la quale era stato imposto allo stato italiano l'adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in condizioni di "sovraffollamento."
In sintesi tali misure adottate dall'Italia si possono sintetizzare:
- riduzione della pena detentiva da scontare: un giorno per ogni dieci gg del periodo di tempo durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio (tale soluzione è ovviamente rivolta a chi ancora si trova in stato detentivo);
- risarcimento del danno nella misura di 8 euro al giorno per ciascun giorno, nel caso la pena residua da scontare non sia sufficiente ad assicurare l'intera detrazione percentuale ovvero sia terminata l'espiazione della pena ovvero il pregiudizio sia stato sofferto in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare.
I nuovi articoli cosi come modificati
Art. 35-ter della Legge 354/75 - Tribunale competente e termini di decadenza.
Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1.Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore aiquindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata aisensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretatodalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanzapresentata dal detenuto, personalmente ovvero tramitedifensore munito di procura speciale, il magistrato disorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, unariduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nelladurata, a un giorno per ogni dieci durante il quale ilrichiedente ha subito il pregiudizio"
Il successivo punto 2 dell'articolo 1 dispone che "Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1,il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, inrelazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento deldanno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascunagiornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel casoin cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni".
Il punto 3 dell'articolo 1 dispone che : Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodiacautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminatodi espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito diprocura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deveessere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodiacautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguentidel codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento deldanno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.».
Riflessioni e spunti critici: il punto cruciale della prova delle condizioni disumane post carcerazione
Due aspetti vengono in risalto dalla presente normativa: il primo afferente alla prova del fatto (chi rivolge la domanda dovrà fornire la prova del "disumano trattamento"), il secondo riguardante l'aspetto risarcitorio in senso stretto di competenza del Tribunale civile nelle forme del ricorso ex art. 737 c.p.c.
Garante dei detenuti
Per quanto concerne la prova del sovraffollamento è opportuno sottolineare che questa si potrà dare anche attraverso la figura del Garante dei detenuti. Tale figura è prevista dalla Convenzione dell'Onu contro la tortura del 1987, firmata dall'Italia, che impone al nostro Paese di dotarsi di uno strumento civile, nel solco dell'ombudsman della tradizione anglosassone, operante soprattutto nelle carceri. Sono vari i livelli con cui il garante può operare.
Ma in cosa consistono le competenze del Garante a tutela delle persone private della libertà personale?
Il Garante si occupa dei detenuti e del loro rapporto col sistema carcerario, in modo da renderlo, dove è possibile, più vivibile e tollerabile e contribuisce alla salvaguardia dei loro diritti fondamentali (lavoro, salute, formazione), operando per la risoluzione dei conflitti in una logica che rispetti i canoni della mediazione.
L'esperienza, decollata già da anni in altri paesi europei (Austria, Danimarca, Ungheria, Norvegia, Olanda, Portogallo, Finlandia, Inghilterra, Scozia), si pone come elemento "terzo", a completamento e con una precisa funzione di raccordo rispetto alle figure istituzionali e della società civile già operanti.
Diverse possono essere le azioni che il "garante" può attuare:
a. assumere iniziative per assicurare ai detenuti le precisazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
b. segnalare agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno;
c. attivarsi nei confronti dell'amministrazione penitenziario per quanto riguarda i problemi sopra esposti, coinvolgendo anche gli enti locali e i soggetti del Terzo settore;
d. intervenire a livello regionale in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze;
e. proporre agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere ed esprimere pareri su ogni atto legislativo che possa riguardare le condizioni dei detenuti;
f. proporre alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale.
Tali competenze consentono nel caso specifico di azionare un'istanza al Garante dei detenuti, facendo presente la propria condizione personale all'interno della "cella" ove si è ristretti, al fine di promuovere e sollevare la problematica del condizioni inumane in cui si versa.
Tale istanza dovrà necessariamente essere seguita dal ricorso al Tribunale di Sorveglianza del luogo di competenza, che provvederà alla necessaria istruttoria con tutti gli organi interessati, fino alla pronuncia del provvedimento che, riconosciuto lo stato di detenzione in sovraffollamento e condizioni inumane, statuirà sulla domanda principale di sconto di pena, ovvero di liquidazione del risarcimento previsto.
Rimedio risarcitorio in sede civile e perplessità
In sede di conversione del decreto legge n. 92, rimangono ad oggi alcune perplessità, derivanti dalla facoltà del prevenuto di azionare il giudizio avanti al Giudice civile senza l'assistenza del difensore, con tutte le conseguenze relative agli adempimenti introduttivi ( dalla redazione del ricorso) a quelli di richiesta copie, notifica alla controparte , tutti oneri come ben noto a carico dei ricorrenti.
In ultimo, ma non per importanza, altra criticità riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento non prevedendo la norma in esame, un termine iniziale da cui fa ritenere esercitabile il diritto al risarcimento per l'azione davanti al Giudice civile.