Con la legge 41 del 23 marzo 2016 sono stati introdotti nel nostro codice di procedura penale due nuove ipotesi autonome di reato ovvero gli art. 589 bis c.p. c.d. "omicidio stradale" e 590 bis c.p. c.d. "lesioni personali stradali gravi e gravissime".
Tale legge istitutiva rappresenta sicuramente il risultato di una forte "spinta" mediatica e del tessuto sociale in relazione al crescente numero di vittime causate da condotte di guida imprudente e/o negligenti ovvero sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti. L'impatto sociale rivestito da questi eventi, il grande risalto dato dagli organi di stampa e dalle associazioni nate per tutelare le vittime della strada, ha notevolmente sensibilizzato il nostro legislatore sino al punto di elaborare ed emanare un assetto normativo che regolamentasse in maniera autonoma e specifica tali reati.
All'uopo è opportuno ricordare sin d'ora che all'interno del nostro codice penale le suddette fattispecie rientravano già negli articolo 589 c.p. e 590 c.p. che rimangono tutt'ora vigenti per le altre ipotesi di colpa non espressamente disciplinate dalla nuova normativa introdotta.
1. LA NORMATIVA
Questi, in breve, i punti salienti della nuova legge:
Ci sono tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:
Art 589 bis c.p. (omicidio stradale):
Già da una prima lettura appare evidente che la pena per l'omicidio stradale "base" è del tutto identica rispetto alla previgente disciplina normativa prevista al comma 2 dell'art. 589 c.p.. Un intervento significativo del legislatore lo ritroviamo nella disciplina sanzionatoria dei fatti commessi da soggetti sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Ed infatti:
- pena da 8 a 12 anni per l'omicidio in stato di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro e in caso di assunzione di sostanze stupefacenti;
- pena da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolico compreso tra 0,8 gr/litro e 1,5 gr/litro o in caso di violazione delle norme del codice della strada e nello specifico: eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia, in prossimità di curve o dossi, sorpasso con linea continua;
- pena da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
Caso di fuga: è stata introdotta l'aggravante per la quale la pena può essere aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non inferiore a 5 anni.
Art 590 bis c.p. (lesioni personali stradali):
Anche in questo caso è stato introdotto un autonomo reato per lesioni dove la fascia sanzionatoria varia a seconda del tasso alcolemico e la violazione alle norme del codice della strada:
- caso di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro ed uso di sostanze stupefacenti per le lesioni gravi la pena va dai 3 ai 5 anni mentre per le lesioni gravissime va dai 4 a 7 anni;
- in caso di ebbrezza da 0,8 a 1,5 gr/litro e per comportamenti gravi quali le violazione alle norme del codice della strada già sopra menzionate, le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo ai 3 anni mentre le lesioni gravissime da 2 a 4 anni;
- negli altri casi, le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno mentre le gravissime da 1 a 3 anni.
anche per le lesioni è stata prevista l'aggravante per la fuga la cui pena viene aumentata da un 1/3 ai 2/3 e, in ogni caso, non può essere inferiore ai 3 anni.
Sanzioni di natura amministrativa - revoca della patente:
- revoca della patente di durata variabile a seconda della gravità del fatto da un minimo di 10 anni ad un massimo 30 anni in caso di fuga. La condanna o il patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime comporta la revoca della patente di guida anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Arresto obbligatorio in flagranza:
Un'importante novità che inciderà sicuramente sui dibattiti che nasceranno in ordine alla violazione del principio costituzionale della libertà personale, come verrà di seguito meglio precisato, è l'obbligatorietà dell'arreso in una fattispecie criminosa colposa andando ad aggiungersi ed integrare a quanto previsto dall'art. 380 c.p..
Altre modifiche previste dalla novella possono così essere sintetizzate:
- l'art. 406, comma 2-ter c.p.p., non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini preliminari relative ai reati in commento;
- la richiesta di rinvio a giudizio del p.m. deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari;
- tra la data del decreto di rinvio a giudizio e quella fissata per il giudizio non può intercorrere un termine superiore a sessanta giorni;
- il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (art. 552, comma 1-bis c.p.p.) e la data di comparizione in udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto di citazione (art. 552, comma 1-ter, c.p.p.).
2. PROFILI CRITICI
Diversi sono i profili di criticità che tale nuova previsione normativa fa emergere.
- Elemento psicologico del reato
In primo luogo non può non rilevarsi la rigidità del sistema sanzionatorio previsto per un ipotesi di reato di tipo colposo.
La pena per tale fattispecie criminosa, quindi, risulta essere addirittura più grave di reati quali la violenza sessuale o la rapina, ad esempio.
Ciò, a totale discapito del principio di proporzionalità della pena.
Non solo.
Il legislatore, disponendo che "chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina del codice della strada [..]" pone un problema interpretativo in ordine all'elemento soggettivo.
Pertanto, si potrebbe ritenere che la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza siano sufficienti perché possa essere addebitata tale fattispecie criminosa.
Al fine di superare tale problematica interpretativa, dovrebbe ritenersi che, così come nelle altre fattispecie di reato colposo disciplinate dal legislatore, i profili di colpa generica debbano ricomprendersi nella previsione normativa de qua.
- Il prelievo coattivo ed il rifiuto del conducente a sottoporsi allo stesso.
Nella pratica, perché possa essere applicata l'aggravante della guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, risulta necessario l'accertamento positivo dell'effettivo tasso alcolemico ovvero lo stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti.
Il problema sorge, però, nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi al test alcolemico o a quello volto a verificare l'assunzione di droghe.
In tal caso, è stata prevista la possibilità della polizia giudiziaria di sottoporre il conducente "coattivamente" a tali esami, richiedendo, anche tramite telefono, l'autorizzazione del Pubblico Ministero.
Ebbene, il legislatore, però, non ha considerato quanto previsto dall'art. 13 della Cost. in tema di incidenza sulla libertà personale dei prelievi coattivi e sulla tassatività delle ipotesi in cui questi possono essere previsti.
Il prelievo ematico, ad esempio, non può certamente essere compiuto coattivamente dalla polizia giudiziaria nonostante questi rappresenti lo strumento più attendibile per verificare lo stato di alterazione psico-fisica.
Di conseguenza, il prelievo ematico non potrà mai essere imposto attraverso il ricorso allo strumento di cui agli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p..
In linea con la più accreditata giurisprudenza, si deve ritenere che, se i sanitari non vogliono sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico per via ematica presupporrebbe sempre l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale, si configura una nullità a regime intermedio non più deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
Gli unici prelievi consentiti coattivamente, quindi, risultano essere quelli sui liquidi biologici la cui affidabilità in ordine ad una prova nell'ambito di un eventuale processo potrebbe risultare alquanto debole.
- L'aggravante della fuga.
Anche tale circostanza aggravante presenta dei punti critici sui quali riflettere.
Perché tale circostanza possa configurarsi è necessario il dolo, ovvero la volontà del conducente di allontanarsi dal luogo dell'incidente nella consapevolezza di aver provocato un incidente mortale o produttivo di lesioni gravi o gravissime.
Un primo spunto di riflessione riguarda il problema di un coordinamento sistematico, non espressamente previsto dal legislatore, con le ipotesi di omissione di soccorso e di fuga in caso di incidente con danno alle persone disciplinate dal codice della strada.
Un secondo aspetto di rilievo, rileva sotto il profilo della libertà personale.
- L'arresto obbligatorio.
Ed infatti, così come sopra accennato, per l'omicidio stradale aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 del codice della strada è previsto l'arresto obbligatorio ex art. 380 c.p. mentre, negli altri casi, è previsto l'arresto facoltativo.
Ebbene, appare evidente quanto tale previsione vada ad incidere ed integrare quanto disciplinato dall'art. 380 c.p.p. estendendo, per la prima volta, l'arresto obbligatorio anche alle ipotesi di reato colposo.
Se prima, quindi, la costrizione della libertà personale, costituzionalmente tutelata, avveniva solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui il soggetto volontariamente poneva in essere un comportamento illecito, oggi tale restrizione avviene anche nel caso in cui la fattispecie criminosa sia stata compiuta per negligenza, imprudenza ovvero imperizia.
Anche in tal caso appare evidente l'eccessiva gravosità del sistema sanzionatorio previsto dal legislatore.
Tale previsione, inoltre, potrebbe suscitare numerose perplessità anche in ordine ad un profilo di legittimità costituzionale di tale normativa.
Ed infatti, l'art. 380 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza solamente nei confronti di "chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni" ovvero nelle ipotesi di reati di maggiore gravità e riprovevolezza sociale, ben contemperava la tutela costituzionale della libertà personale a quella della sicurezza.
Nelle ipotesi di delitto colposo, però, dove il soggetto che pone in essere un determinato comportamento esclude la possibilità che con questo possa verificarsi un evento delittuoso, apparirebbe alquanto ingiustificata una simile costrizione della libertà della persona.
Non solo.
Tale previsione è andata ad incidere anche su quanto precedentemente disposto dal comma 8 dell'art. 189 C.d.S. che prevedeva, invero, la non assoggettabilità dell'arresto in flagranza nei confronti del conducente che si fosse fermato e avesse prestato l'assistenza necessaria mettendosi a disposizioni degli organi di polizia giudiziaria.
- Il mancato bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti.
Non da ultimo occorre sottolineare come il legislatore, al fine di rispondere all'allarme sociale provocato da tale ipotesi criminosa e di aggravare la risposta sanzionatoria per i delitti contro la vita ed incolumità personale commessi nell'ambito della circolazione stradale, ha escluso il bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti, ipotesi espressamente prevista per ogni fattispecie criminosa all'art. 69 c.p..
Anche tale aspetto, potrebbe portare degli evidenti profili di incostituzionalità di tale norma giuridica.
A questo punto, non ci rimane che attendere le prime pronunce giurisprudenziali attraverso le quali, probabilmente, la magistratura provvederà a dare maggiore chiarezza in ordine a tale tematica.
A noi avvocati, invece, il dovere di sollevare in udienza gli aspetti di incostituzionalità della fattispecie affinché la tecnica di legiferare così in maniera spasmodica incontri, se possibile, ostacoli che garantiscano una corretta applicazione di quel diritto che serva effettivamente e non crei disparità di trattamento tra i consociati.
- Conclusioni.
"La perdita del senso di legalità degli italiani è determinata dalla slealtà del legislatore" (Cit. Pietro Calamandrei).