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Trib. Roma: ASSEGNATA CASA A CONVIVENTE MORE UXORIO CON MINORE

PABLO MANOLO DE LUCA

ASSEGNAZIONE DELLA CASA E PROVVEDIMENTO DI REINTEGRA A CONFRONTO.
Il Tribunale di Roma Sez.I (Diritto di famiglia),ha emesso una ordinanza, il 03/12/2004,nel procedimento R.G.64254/04 ,con riferimento all’assegnazione della casa di abitazione tra conviventi non coniugati, di particolare interesse.
Tale ordinanza scaturiva da una complessa vicenda di crisi della convivenza more uxorio, tenendo conto che, dall'unione di fatto era nata una bambina.
Il Giudice, (nonostante un pregresso provvedimento di immissione in possesso nella ex casa di abitazione, da parte del Tribunale ordinario,in favore del padre) ,riteneva applicabile la disciplina in tema di separazione dei coniugi, anche al rapporto di convivenza.
Pertanto,in ossequio all'orientamento costituzionale di protezione della prole anche per le coppie non con coniugate (Corte Cost sent.n.166/98),ribaltava la precedente statuizione, ed applicando la normativa civilistica (art.155 ,4 comma c.c.),assegnava definitivamente la casa familiare alla giovane madre.
LA VICENDA:
Dal rapporto fra i conviventi, nasceva una bambina nel 200l ed, i genitori andavano a vivere nella casa acquistata dai nonni materni, intestata esclusivamente alla donna.
Purtroppo verso la fine del 2003,il padre ,probabilmente colto da un grave stato depressivo, (già separato, a seguito del fallimento di un precedente rapporto matrimoniale) tentava il suicidio in modo plateale.
Di fronte a tale situazione,spaventata dalla violenza posta in essere,sia pure verso sé stesso,la giovane madre ricorreva al Tribunale dei Minorenni, chiedendo l'affidamento della bambina, stante la situazione che si era venuta a creare.
Il Tribunale dei Minorenni, assunte sommarie informazioni, il 21/04/2004 affidava la bambina alla madre,sia pure in via provvisoria.
Disponeva altresì un monitoraggio da parte degli assistenti sociali all'uopo delegati.
Nelle more del processo di affidamento da parte del Tribunale dei Minorenni ,il padre, si rivolgeva al Tribunale ordinario,lamentando che,durante la propria degenza in ospedale ,approfittando del suo ricovero sanitario,la propria compagna si era appropriata delle chiavi dell'appartamento, sia pure di proprietà della stessa, impedendogli però ogni tentativo di rientrare.
Pertanto richiedeva ex art.1168 c.c. la reintegra nel compossesso dell'immobile e nei propri beni ivi esistenti.
Avverso tale richiesta si opponeva la resistente narrando la vicenda in cui si era trovata ,pur senza sua colpa,coinvolta,e chiedendo il rigetto del ricorso sotto due profili.
Da un lato in quanto la restituzione delle chiavi era stata effettuata volontariamente dal convivente ricoverato in ospedale a seguito del tentativo di suicidio e, dall'altro,soprattutto, rilevando l'inopportunità di un provvedimento di reintegra nel compossesso da parte del Tribunale che,avrebbe messo a repentaglio l'incolumità fisica e psichica della madre e della bambina nata dal rapporto, dichiarandosi comunque disposta alla restituzione degli effetti personali,e facendo peraltro notare che la casa era comunque di sua esclusiva proprietà.
Il provvedimento del Tribunale in sede possessoria, preso atto della particolare situazione ed assunte le informazioni di rito mediante l'escussione dei familiari,
rilevava,che,di fatto,non vi era stata alcuna spontanea riconsegna delle chiavi già possedute dal ricorrente,ma queste sarebbero state semplicemente trattenute dalla donna,e non più restituite, dopo aver appreso del tentativo di suicidio e del conseguente ricovero in ospedale.
Così il compagno era stato estromesso dalla casa in cui aveva sempre abitato.
La mancata volontà di riconsegnare le chiavi al proprio compagno, non appariva, quindi a detta del magistrato, giustificabile, in sede possessoria, sussistendo tutti i presupposti per la pronunzia di reintegra nel compossesso dell'immobile del ricorrente.
Sotto il secondo profilo rilevava il giudice adito,che egli, pur tenendo conto del particolare caso,non poteva considerare rilevanti nel processo ex art.1168c.c.,gli eventi connessi con l'affidamento della minore,e quelli relativi a i rapporti genitoriali ,sia pure incidenti anche sull'opportunità di una coabitazione in casa.
Ciò nonostante il magistrato precisava che, pur dovendosi accogliere la domanda del convivente estromesso dall'alloggio, tuttavia l'efficacia del provvedimento, era destinata a venir meno, in caso di eventuali diverse decisioni del giudice della famiglia in ordine al diritto o meno all'assegnazione della casa, già luogo della convivenza more uxorio, tenuto appunto conto della presenza di una figlia in età in fantile già affidata alla mamma.
In definitiva il Giudice, emetteva un singolare provvedimento, sottoposto a condizione risolutiva, ordinando alla madre d reintegrare il proprio ex compagno nel compossesso dell'appartamento coniugale mediante consegna di copia delle relative chiavi,sempre chè successivamente non intervenisse un provvedimento contrastante del Tribunale, sezione specializza della famiglia.
Dichiarando così chiusa la fase sommaria e rinviando i processo per il merito (Tribunale di Roma Procedimento R.G.48568/04).
Intervento del Tribunale sezione famiglia:
La madre decideva volontariamente di non ottemperare all'ordine del giudice e, da un lato reclamava avverso il provvedimento, mentre dall'altro,si rivolgeva al Tribunale sezione famiglia.
Avanti la sezione specializzata, rilevava di aver ottenuto preventivamente l'affidamento provvisorio della bambina, lamentando come il rispetto del provvedimento emesso in sede di tutela possessoria, avrebbe messo a repentaglio l'incolumità propria e della bambina, proprio per l'assurda costrizione di dover coabitare, tutti sotto la stessa abitazione, (per di più di proprietà esclusiva della stessa ricorrente).
Chiedeva quindi al Giudice , che venisse emesso un provvedimento di assegnazione della casa in proprio favore stante l'affidamento,seppure in via provvisoria della bambina da parte del giudice minorile, ben potendosi equiparare la normativa dettata in tema di separazione dei coniugi, anche all'analoga situazione della convivenza con figli minori o maggiorenni non autonomi.
In tal senso la ricorrente si riportava alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenzan°166 de 1998)che, nell'ipotesi di crisi della famiglia di fatto a tutela della prole, ammetteva eccezionalmente l'estensione della disciplina dettata in tema di separazione personale dei coniugi, con conseguente proprio diritto di ottenere l'assegnazione , ove l'immobile, (ipotesi che non sussisteva nel caso in di specie) fosse di proprietà esclusiva del padre.
Si opponeva di contro, alla domanda l'altro convivente rilevando, di aver già ottenuto un provvedimento, di prossima esecuzione, da parte del Tribunale, che gli dava diritto di r

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