Avv. Alessandra Stentella – Avv. Pablo De Luca
Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. 5, sentenza 11 aprile 2017 n. 2131
Con una recentissima sentenza la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ribadito il principio già sancito dalla Suprema Corte con la sentenza 25079/14 ovvero che, perché possa considerarsi perfezionato il processo notificatorio di un atto tributario, è necessario che l'Agente di riscossione fornisca la prova che l'atto tributario sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Il caso
Con ricorso ritualmente notificato, un contribuente impugnava una cartella di pagamento con la quale l'agente di riscossione intimava la corresponsione della somma di Euro 100.045,41 per il mancato pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto per l'anno 2004.
A sostegno delle proprie ragioni, tra l'altro, il ricorrente contestava in diritto l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Di contro, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate nonché l'agente di riscossione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 14915/61/15 accoglieva il ricorso proposto da parte ricorrente ritenendo fondati tutti i motivi di impugnazione proposti dal contribuente.
Avverso la predetta sentenza presentava appello l'agente di riscossione proponendo come unico motivo l'inammissibilità del ricorso per intempestività.
Ad avviso dell'appellante, infatti, la cartella impugnata sarebbe stata ritualmente notificata secondo quanto disposto dall'art. 26 DPR 602/73 che sancisce che: "la notifica della cartella può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata dall'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere".
Proponeva inoltre appello incidentale l'Agenzia delle Entrate censurando la sentenza di primo grado per l'intempestività del ricorso.
Si costituiva altresì il contribuente il quale chiedeva la conferma della sentenza di primo grado per mancato perfezionamento del processo notificatorio.
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente esponeva il mancato rispetto della procedura espressamente prevista dagli art. 26 e 60 DPR 602/73 che prevede tre distinti adempimenti a carico dell'Agente notificatore, ovvero: affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; il deposito di copia dell'atto presso la casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell'avvenuto deposito (Corte Costituzionale, sentenza n. 258 del 19 novembre 2012).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la recentissima sentenza 2131/17 ha definitivamente chiarito la procedura necessaria perché una cartella di pagamento possa ritenersi correttamente notificata ribadendo quanto già chiaramente stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza 25079/14.
Nello specifico, La Commissione Tributaria ha sancito la necessità del rispetto della procedura delineata dalla legge n. 890/82, dall'art. 26 del DPR 602/73 e art. 140 c.p.c. con le modalità stabilite dall'art 60 del DPR 602/73.
Pertanto, sussiste una violazione insanabile della predetta procedura quando: a) non risulta la prova dell'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione; b) la cartolina della raccomandata inviata per dare avviso della notifica è priva di sottoscrizione del destinatario.
Il giudicante ha quindi chiarito che qualora non sia possibile eseguire la notificazione mediante la consegna in mani proprie al destinatario ex art. 138 c.p.c., ovvero qualora questi non sia reperito nel domicilio che risulta all'ufficio notificatore, né siano reperite persone idonee a ricevere la notifica ex art. 139 c.p.c., deve applicarsi il meccanismo disposto dall'art. 140 c.p.c. ovvero: affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; il deposito di copia dell'atto presso la casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell'avvenuto deposito.
Osservazioni
Diversi sono gli aspetti che emergono dalla sentenza ivi esaminata.
In primo luogo una particolare attenzione viene posta nei confronti del diritto di difesa del contribuente attraverso l'applicazione rigida della normativa avente ad oggetto il processo notificatorio di un atto tributario.
Con la sentenza in oggetto viene chiaramente ribadito che le formalità poste dal legislatore assolvono a quel compito fondamentale di porre il destinatario nell'effettiva possibilità di conoscere un atto tributario e, se nel caso, adottare tutte quelle misure necessarie perché possa esercitare il diritto di difesa qualora tale provvedimento dovesse risultare illegittimo.
Nella sentenza esaminanda, inoltre, particolare rilievo assume anche l'onere probatorio posto in capo all'organo accertatore circa l'avvenuto perfezionamento della notifica di un atto.
Ed infatti, l'Ill.mo Giudice ha chiaramente statuito che è onere dell'Agente accertatore produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui agli artt. 26, ultimo comma e 60, comma 1 del D.p.R. 600 del 1973 nonché ogni prova necessaria perché possa ritenersi che l'atto tributario sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.